La Cgil sostiene l’approvazione del cosiddetto DDL Cirinnà (dal nome della senatrice Monica Cirinnà che ne ha curato la preparazione) sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Il Disegno di Legge è approdato in Senato il 2 febbraio è andrà in votazione finale (salvo slittamenti) tra il 10 e l’11 febbraio.
Lo scontro politico sulla proposta di Legge si sta radicalizzando ben oltre il merito della questione. Ecco perché riteniamo utile riassumerne brevemente il contenuto.
Il testo è composto da due capitoli, il primo dedicato alle unioni civili tra persone dello stesso sesso ed il secondo inerente le convivenze tra persone sia omosessuali che eterosessuali. Vediamo cosa prevede la bozza di Legge in riferimento al primo punto.
Chi può contrarre l’unione civile?
Due persone dello stesso sesso che abbiamo raggiunto la maggiore età, che non siano già sposate o legate da vincoli di parentela.
Come ci si unisce civilmente?
Presso l’Ufficio dello stato civile di ogni comune italiano alla presenza di due testimoni maggiorenni. Le parti dovranno scegliere regime patrimoniale, eventuale cognome comune e residenza. A certificazione dell’avvenuta unione verrà rilasciato un attestato specifico.
Quali sono i diritti ed i doveri delle parti?
Obbligo di fedeltà, assistenza morale e materiale e di coabitazione. Le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni. Per tutti gli altri diritti e doveri si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano il matrimonio.
L’eredità?
Per quanto riguarda questo aspetto si applicano le stesse identiche norme relative al matrimonio civile.
E la pensione di reversibilità?
In caso di morte del partner, il superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità.
Sarà possibile adottare?
Alle coppie unite civilmente sarà possibile solo la cosiddetta stepchild adoption che, di fatto, è un potenziamento di una legge già esistente (la 184/1983 “adozione in casi particolari”) finora riservata in via prevalente alle coppie eterosessuali. Tale facoltà prevede la possibilità ad una delle due parti di adottare il figlio naturale e/o adottivo del partner. Non sarà possibile accedere alla fecondazione eterologa o alla Gestazione Per Altri (cosiddetto utero in affitto) poiché espressamente vietate in Italia dalla Legge 40 del 2004.
La stepchild adoption è una garanzia ad esclusiva tutela del minore al fine di salvaguardare la continuità dei legami affettivi all’interno di nuclei famigliari già esistenti (ad esempio in caso di morte di uno dei componenti l’unione civile).
Come si può sciogliere l’unione?
Utilizzando le stesse norme che regolano lo scioglimento del matrimonio civile, gli effetti in questo caso sono però immediati.