Finalmente, dopo 30 anni di vane discussioni, anche l’Italia ha una legge che riconosce giuridicamente le coppie formate dallo stesso sesso.
Era un desolante ritardo quello italiano. Un ritardo che negava uno dei fondamentali principi della nostra Costituzione: l’uguaglianza effettiva di tutti i cittadini.
Un ritardo più volte redarguito sia dall’Unione Europea che dalla nostra Corte Costituzionale.
Le Unioni Civili tra persone dello stesso sesso oggi sono Legge. Una Legge però che, pur colmando un vuoto assordante, non permette particolari trionfalismi poiché “lacunosa” e già “vecchia” se confrontata con quanto previsto da quasi tutti gli altri Stati dell’Unione Europea e di molti Paesi nel mondo.
L’assenza maggiormente pesante è sicuramente quella riferibile al diritto all’adozione e al riconoscimento del figlio del partner (adozione in casi particolari).
Però ora una Legge c’è, e la dignità dei legami affettivi di centinaia di migliaia di coppie omosessuali è finalmente riconosciuta! Ma è solo il primo passo!
L’Ufficio Nuovi Diritti della CGIL di Asti, insieme a tutta la CGIL e a tutte le altre organizzazioni LGBT, è pronto a riprendere la “battaglia” per traguardare, quanto prima possibile, i prossimi obiettivi: riordino della legislazione in merito alle adozioni da parte di persone sia eterosessuali che omosessuali, l’introduzione del reato di omofobia con le conseguenti aggravanti ed il matrimonio egualitario.
Qui di seguito una sintesi sotto forma di domanda/risposta di quanto previsto dal testo della Legge per la parte inerente le Unioni Civili tra persone dello stesso sesso. Ricordiamo infatti che il testo approvato dal Parlamento contiene altresì una nuova legislazione disciplinante le convivenze di fatto (sia omo che eterosessuali).
Chi può contrarre l’unione civile?
Due persone dello stesso sesso che abbiamo raggiunto la maggiore età, che non siano già sposate o legate da vincoli di parentela.
Come ci si unisce civilmente?
Presso l’Ufficio dello stato civile di ogni comune italiano alla presenza di due testimoni maggiorenni. Le parti dovranno scegliere regime patrimoniale, eventuale cognome comune e residenza. A certificazione dell’avvenuta unione verrà rilasciato un attestato specifico.
Quali sono i diritti ed i doveri delle parti?
Obbligo assistenza morale e materiale e di coabitazione. Nessun obbligo di fedeltà (!!!). Le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni. Per tutti gli altri diritti e doveri si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano il matrimonio.
L’eredità?
Per quanto riguarda questo aspetto si applicano le stesse identiche norme relative al matrimonio civile.
E la pensione di reversibilità?
In caso di morte del partner, il superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità.
Sarà possibile adottare?
No, l’unione civile non dà la possibilità di adottare, nemmeno il figlio del convivente (stepchild adoption) anche se tale possibilità rimane percorribile con decisione di un giudice.
Si potrà divorziare?
Sì anche senza passare prima attraverso la separazione. I partner dovranno comunicare la volontà di sciogliere l’unione all’ufficiale di stato civile e cesserà dopo tre mesi.
Patrizio Onori
UFFICIO NUOVI DIRITTI CGIL ASTI