Il Jobs Act è un complesso di norme che ha riformato radicalmente il diritto del lavoro in Italia.
Il provvedimento è stato fortemente voluto dal Governo Renzi ed è stato varato, con vari interventi applicativi, tra il 2014 ed il 2015.
Tra le innovazioni più discusse e controverse vi è quella entrata in vigore il 7/3/2015 che destruttura ancor di più quanto disposto dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (licenziamenti e reintegra sul posto di lavoro). Una prima riforma, infatti, era già stata voluta dall’ex Ministro Fornero (sì, la stessa della micidiale riforma delle pensioni) nel 2012.
La CGIL fu l’unica Organizzazione Sindacale a carattere nazionale a promuovere nell’ottobre 2014 una grande manifestazione nazionale contro il JOBS ACT.
Tale voce di dissenso però rimase completamente inascoltata ed isolata, non solo dal Governo e dalla classe imprenditoriale ovviamente, ma purtroppo anche dalle altre Organizzazioni Sindacali.
Il JOBS ACT però era ed è una questione molto seria (non solo sulle vicende legate ai licenziamenti) le cui conseguenze negative, oggi, iniziano ad essere oggettivamente riconosciute da molti.
Nei primi tre mesi del 2017 i licenziamenti hanno avuto un aumento percentuale del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2016. Se focalizziamo però l’attenzione sui licenziamenti per “giusta causa” (quelli per intenderci su cui è intervenuto fortemente il Jobs Act cancellando di fatto la reintegra sul posto del lavoro in caso di licenziamento illegittimo) la percentuali di aumento schizza ad oltre il 44%!
Dati terribili ma non certo inaspettati (almeno dalla CGIL!).
Attraverso il metodo FAQ (Frequently Asked Questions) cercheremo di dare risposte alle domande più comuni che ci vengono poste, soprattutto dalla platea dei giovani colleghi, durante la nostra attività sindacale. Ci auguriamo che possano essere d’aiuto.
- QUANDO E’ ENTRATA IN VIGORE LA RIFORMA SUI LICENZIAMENTI?
Il 7 marzo 2015 attraverso al pubblicazione del Decreto Legislativo 4/03/2015 nr. 23.
- A CHI SI APPLICA LA RIFORMA?
Le nuove disposizioni si applicano per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè dal 7 marzo 2015), nonché ai casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto, di contratti a tempo determinato o di apprendistato in contratti a tempo indeterminato.
- AD UN’APPRENDISTA ASSUNTO NEL 2014 MA CONFERMATO NEL 2017 SI APPLICA IL JOBS ACT?
Certamente sì. Se la conversione è avvenuta dopo il 7 marzo 2015, si applicano le regole sui licenziamenti previsti dal JOBS ACT.
- LA RIFORMA SUI LICENZIAMENTI IN COSA CONSISTE?
Di fatto tale riforma limita moltissimo la possibilità del lavoratore licenziato di essere reintegrato sul posto di lavoro. La reintegra infatti può essere disposta dal giudice sostanzialmente solo in caso di licenziamento “discriminatorio” (genere, religione, politica, sindacato, etnia, orientamento sessuale ecc..). Tale tipo di licenziamento è estremamente difficile da accertare e l’onere della prova è tutta a carico del lavoratore (un datore di lavoro che vuole licenziare non commetterà mai l’errore di farlo attraverso un motivo palesemente discriminatorio!)
- SI PUO’ LICENZIARE IN MODO “VERBALE”?
Assolutamente no! Il licenziamento, per essere valido, deve avere la forma scritta.
- COSA SIGNIFICA LICENZIAMENTO DISCIPLINARE?
E’ il licenziamento basato su un fatto che mette in discussione il “rapporto di fiducia” tra lavoratore e datore di lavoro. Quando il fatto è talmente grave da ritenere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche per il solo periodo del preavviso, si configura la fattispecie del licenziamento per “giusta causa” in tronco (es: il cassiere di banca che commette il furto di denaro dalla propria cassa). Se il fatto invece è di una gravità minore, tale sempre da inficiare il rapporto di fiducia ma non da interrompere in tronco il rapporto di lavoro, si profila il licenziamento per “giustificato motivo soggettivo” con obbligo di rispetto del periodi di preavviso.
- IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PREVEDE IL RICORSO PER LA REINTEGRA SUL POSTO DI LAVORO?
In linea teorica sì, ma solo se il giudice accerta che il “fatto materiale non sussiste”. Nel caso sopra esposto il Giudice dovrebbe accertare, attraverso le prove portate in giudizio dal lavoratore, che il fatto di cui è imputato non sia mai stato commesso (quindi dovrebbe dimostrare non solo che non abbia rubato la mazzetta, ma che quell’evento non sia in realtà mai accaduto!). Come potete immaginare una situazione molto difficile da configurare.
- IL DATORE DI LAVORO PUO’ LICENZIARE PER DIFFICOLTA’ ECONOMICHE?
Sì lo può fare se le condizioni economiche siano tali da avere come conseguenza la riduzione dell’organico. In questo caso si parla di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. Le persone allontanabili in questo modo possono essere al massimo 4. Oltre questo numero infatti si configura il licenziamento economico collettivo che deve necessariamente seguire altre prescrizioni normative.
- MA SE LA TUTELA DELLA REINTEGRA E’ PRESSOCHE’ SPARITA, IL LAVORATORE CHE DIRITTI HA IN CASO DI LICENZIAMENTO?
Nel caso il licenziamento del lavoratore venisse dichiarato illegittimo, a lui spetterebbe solo un risarcimento in denaro attraverso il riconoscimento di un’ indennità in base all’anzianità di servizio (di solito 2 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi). Il posto di lavoro però sarebbe definitivamente perso.
- COSA SI PUO’ FARE PER CAMBIARE LA LEGGE?
Per esempio, se non lo hai ancora fatto, dare sostegno, con l’iscrizione, alla CGIL che da sempre è in prima linea, sia in ambito nazionale che aziendale, per combattere tale riforma e per tornare ad una vera tutela del lavoratore. Se vuoi iscriverti e non lo hai ancora fatto, basta compilare e firmare il modulo che trovi QUI ed inviarlo in busta chiusa a: Patrizio Onori presso FISAC CGIL, PIAZZA MARCONI 26, 14100 ASTI.