Registrato presso l’Ufficio del Registro di Roma / atti privati in data 21/12/98 N° di presentazione 92735
TITOLO I – Principi Costitutivi
[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_tabs][vc_tab title=”Art. 1 – Definizione” tab_id=”1″]La Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito d’ora in avanti denominata FISAC/CGIL è la struttura verticale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, d’ora in avanti denominata CGIL, di cui assume i principi fondamentali sanciti nello Statuto Confederale, che organizza i lavoratori e le lavoratrici delle attività creditizie, finanziarie, parabancarie, assicurative, di concessione per la riscossione dei tributi, della Banca Centrale (BI-UIC)) e degli altri settori della Vigilanza (Consob, Isvap, Antitrust), nonché delle attività ad esse ordinate e funzionali.
L’adesione alla FISAC/CGIL è volontaria. Essa comporta piena uguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, nonché l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.
– La FISAC aderisce all’Eurofiet e alla Fiet.
– La FISAC, per il tramite della CGIL è affiliata alla CES.
– La FISAC ha sede in Roma.[/vc_tab]
[vc_tab title=”Art. 2 – Principi fondamentali e finalità” tab_id=”2″]La FISAC basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.
La FISAC ritiene fondanti i valori dell’unità del paese e della solidarietà; valuta politicamente incompatibili pratiche di rottura di tali valori.
Considera la pace tra i popoli bene supremo dell’umanità.
La FISAC ispira la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l’umanità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, ad un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani.
La FISAC/CGIL considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i Paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l’affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l’indipendenza nazionale e la piena tutela dell’identità culturale ed etnica di ogni popolo.
La FISAC è, altresì, impegnata nella costruzione dell’Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale. A questo fine, la FISAC opera per rafforzare l’unità del movimento sindacale europeo, a partire dalla adozione, da parte della CES e dell’EUROFIET, della contrattazione sindacale in Europa e, conseguentemente, opera per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale sovranazionale e alla definizione della legislazione sociale europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso,
La FISAC/CGIL afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini native/i immigrate/i di decidere – su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze – della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi.
La FISAC/CGIL tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento alla eventualità di molestie e ricatti sessuali.
La FISAC/CGIL è un sindacato di natura programmatica ed è un’organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.
La stessa autonomia della FISAC, anch’essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna,che si basa sull’aderenza delle sue scelte agli interessi di lavoratori e lavoratrici dei quali ribadisce il carattere antagonistico,con quelli dei datori di lavoro perseguendo una logica negoziale di composizione di interessi.
La FISAC considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell’azione sindacale, nonché la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori, pertanto, considera necessario agire perché da tutte le componenti dell’associazione sindacale del nostro Paese sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell’insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico-istituzionale basato sulla efficacia generale degli accordi sindacali.
La FISAC/CGIL considera l’unità dei lavoratori e la democrazia sindacale – e, in questo quadro, l’unità delle Confederazioni – valori e obiettivi strategici, valori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e la promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell’autonomia progettuale e programmatica del sindacato.
La FISAC, nell’ambito delle finalità complessive della CGIL, persegue la tutela degli interessi economici, professionali, sociali e morali ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita di tutti i lavoratori e le lavoratrici dei settori indicati dall’art.1.
E’ pertanto compito della FISAC:
a) assicurare l’unità dei/lle lavoratori/trici del comparto sui comuni programmi politici e di azione;
b) realizzare politiche contrattuali dell’intero comparto, in coerenza con le scelte confederali nonché con le politiche di settore;
c) concorrere a definire e coordinare le politiche rivendicative nell’ambito degli obiettivi del Sindacato generale dei diritti; e della difesa degli interessi dei lavoratori e lavoratrici;
d) assumere scelte politiche che contribuiscano alla soluzione dei problemi di riforma del comparto in stretto raccordo con la strategia generale del movimento sindacale;
e) tutelare e difendere gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni;
f) assistere a mezzo dei suoi organismi i lavoratori e le lavoratrici in tutte le controversie con i datori di lavoro;
g) eliminare ogni fattore che limiti il ruolo delle donne nella società e nel lavoro, intacchi la loro dignità personale, ostacoli il diritto al lavoro nel settore della intermediazione finanziaria e l’accesso ai livelli professionali e di responsabilità, realizzando per le lavoratrici la parità di diritti e delle opportunità il pieno riconoscimento e valorizzazione della professionalità nelle qualifiche e nelle retribuzioni;
h) perseguire altresì tutte le finalità proprie della CGIL così come indicato nello Statuto confederale:
i) affermare e realizzare il pieno riconoscimento e la rappresentanza del Sindacato in ogni luogo di lavoro.
La Fisac realizza i compiti di cui sopra:
a) tramite azioni sindacali su scala aziendale, regionale e nazionale attuando la contrattazione su tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro demandati dai CCNL;
b) con l’elaborazione di programmi rivendicativi generali e particolari in coerenza con le linee politiche confederali ed unitarie;
c) concorrendo a promuovere una legislazione sociale che sancisca il diritto al lavoro, alla salute e sicurezza ed ad una adeguata protezione sociale per le lavoratrici e lavoratori.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 3 – Iscrizione alla FISAC” tab_id=”3″]L’iscrizione alla FISAC avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale, e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell’organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all’espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista).
Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo con la FISAC.
L’iscrizione alla FISAC è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali, è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dell’iscritta/o.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 4 – Diritti delle iscritte e degli iscritti” tab_id=”4″]Le iscritte e gli iscritti alla FISAC hanno pari diritti.
Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi.
Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere – anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell’organizzazione – posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.
Ogni iscritta e ogni iscritto alla FISAC ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo riguardi.
Le iscritte e gli iscritti alla FISAC hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della FISAC e della CGIL.
La FISAC deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell’organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull’attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.
Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all’interno della organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l’attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.
Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, uguale e libero.
La FISAC tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 5 – Doveri delle iscritte e degli iscritti” tab_id=”5″]Le iscritte e gli iscritti alla FISAC partecipano alle attività dell’organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attendono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.
Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.
Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentate/i, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l’unità e l’immagine della FISAC e della CGIL, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per la FISAC su piattaforme uniche definite dal mandato ricevuto dai lavoratori e lavoratrici.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 6 – Democrazia sindacale” tab_id=”6″]I cardini su cui poggia la vita democratica della FISAC sono:
a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegate/i, di ogni iscritta/iscritto alla FISAC in uguaglianza di diritti con le altre iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni o alle decisioni specifiche che le/i riguardano.
b) l’adozione di regole per la formazione delle decisioni della organizzazione ai vari livelli – prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione delle iscritte/i – e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l’approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi da parte dei lavoratori/lavoratrici. Comunque, per la FISAC, in assenza del mandato di tutti i lavoratori e le lavoratrici interessati/e è vincolante il pronunciamento degli/delle iscritti/e;
c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti gli organismi stessi;
d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;
e) l’unicità dell’organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell’insieme degli interessi dei lavoratori occupati e no, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi affinché si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della FISAC, il valore della confederalità;
g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:
di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato Direttivo;
di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato Direttivo, di rappresentanza legale della FISAC e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al Segretario generale e alla Segreteria;
di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di Garanzia previsto dallo Statuto CGIL
di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alla prassi democratica propria della CGIL, attribuito al Collegio di Verifica e al Collegio statutario confederale.
h) l’affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti, fino agli Esecutivi, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessari e nella rappresentanza esterna nazionale e internazionale, di un sindacato di donne e di uomini – stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per cento e definendo le relative regole applicative – e la rappresentazione compiuta della complessità della FISAC, costituita dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente Statuto, nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la FISAC, affinché in coerenza con i principi di solidarietà non siano cancellate o ridotte la presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale;
i) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo, per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze:
j) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario per la struttura; tali regole devono consentire all’eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo dell’operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantire l’agibilità.
Sulla traduzione in norme vincolanti di tali principi interverrà il Direttivo Nazionale FISAC, sulla base di quanto ad esso demandato dal Direttivo Nazionale CGIL che normerà altresì, il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la garanzia che almeno un 3 per cento di iscritte/iscritti o delegate/delegati possa presentare una lista. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti.
Inoltre il carattere democratico dell’organizzazione è garantito:
1. dallo svolgimento dei congressi ogni 4 anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l’anticipazione e le norme per l’indizione dei congressi straordinari; dall’elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organismi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;
2. dall’applicazione, nelle elezioni degli organismi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 7 – Incompatibilità” tab_id=”7″]La FISAC ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere – quando è necessario – alla pressione sindacale e allo sciopero, all’obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di salvaguardare la massima unità nell’elaborazione e nell’azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla FISAC nel suo insieme. Questo principio della solidarietà contrappone la FISAC a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico. La FISAC considera incompatibile con l’appartenenza a questa Organizzazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla FISAC, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende la CGIL e la FISAC, nonché azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l’unità della FISAC come soggetto contrattuale.
L’adesione alla FISAC è incompatibile con l’appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali il Comitato direttivo preveda espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d’azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.
L’autonomia della FISAC si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell’organizzazione ai vari livelli:
appartenenza a Consigli di Amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dalla CGIL e dalla FISAC), di Istituti ed Enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Comitato Direttivo Nazionale FISAC.
appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi;
qualità di componente delle assemblee elettive della Comunità Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee comporta l’automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l’incompatibilità scatta dall’accettazione dell’indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all’appuntamento elettorale.
Trascorsi sei mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l’iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.
Analogamente, si prevede che l’iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi.
Dà luogo a incompatibilità anche l’assunzione di incarico di difensore civico.
A livello di posto di lavoro, per carica di direzione si intende l’appartenenza agli esecutivi; l’incompatibilità con l’appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del comune in cui è collocato il luogo di lavoro.
L’appartenenza agli organi esecutivi della FISAC a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.
Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. E’ responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.[/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]
TITOLO II – Delle Strutture e delle forme organizzative
[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_tabs][vc_tab title=”Art. 8 – Struttura Organizzativa” tab_id=”8″]La struttura organizzativa della FISAC, che deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori e il più efficace impegno verso l’unità sindacale, identifica nell’assemblea delle iscritte/iscritti
la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale. Essa si articola nelle seguenti strutture congressuali:
I comitati degli iscritti nel luogo di lavoro
Il sindacato territoriale
Il sindacato regionale
La Federazione nazionale
Si compone altresì di strutture aziendali e, laddove costituiti, di strutture di gruppo, le cui modalità costitutive ed il cui funzionamento saranno definiti in apposito regolamento.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 9 – Il Comitato degli iscritti” tab_id=”9″]Il Comitato degli Iscritti viene eletto, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto, nelle assemblee delle iscritte/i secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale della FISAC.
La Fisac è impegnata alla realizzazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie quali unici agenti contrattuali, in assenza delle quali il Comitato degli Iscritti svolge funzioni di delegazione trattante nelle vertenze aziendali. Compiti, funzioni e ruoli sono fissati dal Direttivo Nazionale della CGIL.
NORMA TRANSITORIA
In particolare la struttura FISAC della Banca Centrale (BI-UIC) è formata da un Comitato direttivo che viene eletto dall’Assemblea dei rappresentanti le lavoratrici degli/lle iscritti/e in attività di servizio ed in quiescenza e che elegge la Segreteria. Compito della struttura è quello di mantenere i rapporti con i lavoratori e in attesa della elezione delle RSU a predisporre i programmi rivendicativi aziendali e svolgere la contrattazione, svolgere le attività connesse in accordo con le strutture FISAC, seguire la gestione degli accordi contrattuali che si riferiscono ai lavoratori e lavoratrici BI-UIC. La direzione complessiva dell’attività della federazione nel settore della vigilanza finanziaria è esercitata dalla Segreteria Generale della Fisac.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 10 – Il Sindacato Regionale e Territoriale” tab_id=”10″]Il Sindacato Regionale e il Sindacato territoriale sono istanze congressuali e di norma sono costituiti da un organo deliberante (Comitato Direttivo) e da un organo esecutivo (la segreteria) – e da un organo di controllo dell’attività amministrativa (Collegio dei Sindaci).[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 11 – Il Sindacato Territoriale” tab_id=”11″]Il Sindacato territoriale ha il compito di realizzare la costituzione dei Comitati degli/le iscritti/iscritte e di promuovere la partecipazione dei lavoratori e lavoratrici e delle strutture di base alla definizione degli obiettivi rivendicativi e di riforma che interessano il territorio. Esso coordina e dirige l’azione del sindacato nel territorio e nei posti di lavoro, cura la conduzione delle vertenze per la contrattazione articolata e la gestione dei suoi risultati per le aziende di dimensione territoriale e per quelle appositamente delegate dal Direttivo territoriale per la particolare importanza che rivestono nel territorio. Esso cura il tesseramento e promuove il proselitismo; assicura un rapporto organico con la Camera del Lavoro territoriale e con le strutture di livello superiore. Nelle realtà territoriali l’organizzazione sarà rapportata d’intesa con la Camera del Lavoro territoriale, la struttura Regionale e il Cento Regolatore nazionale, alle specifiche condizioni, garantendo comunque la rappresentanza della categoria. Di fronte a terzi ed in giudizio, il/la Segretario/a Generale rappresenta legalmente la FISAC territoriale (provinciale o comprensoriale); in caso di impedimento tale rappresentanza è delegata ad altro componente la Segreteria.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 12 – Il Sindacato Regionale” tab_id=”12″]Dirige la politica e l’organizzazione della FISAC nell’ambito regionale, elaborandone le linee e indirizzi e coordina l’attività dei Sindacati territoriali, assicurando un rapporto organico con le CGIL Regionali e la FISAC Nazionale. La rappresentanza verso terzi ed in giudizio del/la Segretario/a generale si esercita anche in caso di assenza di strutture in un territorio (provinciale o comprensoriale).
Il Sindacato regionale, ferma rimanendo la competenza delle RSU e in attesa della loro elezione, dei Comitati degli Iscritti in raccordo con le relative strutture aziendali, conduce le trattative su materie demandate dai CCNL, e/o stipula accordi di sua competenza o ad essa demandati dalla struttura nazionale, con modalità definite dal CD nazionale.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 13 – Norma di rinvio” tab_id=”13″]Per quanto non previsto nei precedenti articoli e in quanto adattabili alla realtà territoriale e regionale, si fa riferimento alle norme per la struttura nazionale.
Il funzionamento dei livelli territoriali e Regionali dovrà – nel rispetto delle specifiche competenze essere improntato a economicità, coordinamento della direzione, uniformità dei comportamenti. Specifici modelli di funzionamento potranno essere definiti d’intesa con le strutture interessate.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 14 – Flessibilità organizzative” tab_id=”14″]All’interno del quadro comune di regole sopraddetto, in ciascuna realtà regionale, in rapporto con i livelli confederali relativi e d’intesa con il centro regolatore nazionale FISAC, potranno essere definite specifiche tipologie funzionali in relazione alle diverse realtà territoriali, all’insediamento, a progetti di
riorganizzazione inserendo le scelte organizzative in un quadro di coordinamento della direzione, uniformità di comportamenti, economicità.[/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]
TITOLO III – Organi della Federazione
[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_tabs][vc_tab title=”Art. 15″ tab_id=”15″]a) Sono organi deliberanti:
Il Congresso FISAC
Il Comitato direttivo
b) E’ organo esecutivo:
La Segreteria
c) Sono organi di controllo amministrativo:
Il collegio dei Sindaci
Gli Ispettori
d) E’ organo di garanzia statutaria:
Il Collegio di verifica
[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 16 – Congresso Nazionale” tab_id=”16″]Il Congresso è il massimo organo della FISAC.
Esso viene convocato ogni 4 anni in accordo con le indicazioni della Confederazione e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno un decimo delle iscritte e degli iscritti.
Il diritto di voto compete solo ai delegati e alle delegate. Deve essere preceduto
dai Congressi di tutte le istanze di categoria. Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori/lavoratrici, mentre il diritto di voto e di essere eletti/e è riservato agli iscritti/e nelle modalità previste dal Regolamento Congressuale.
Il Comitato Direttivo Nazionale stabilisce il rapporto tra numero di iscritti/e e numero dei delegati/e da eleggere.
Compiti del Congresso sono:
1) definire gli orientamenti generali della FISAC, che dovranno essere seguiti da tutte le sue strutture;
2) eleggere il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Collegio di Verifica.
Al Congresso compete deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulle affiliazioni alle organizzazioni internazionali o sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento della FISAC. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei ¾ dei voti rappresentati.
Tra un Congresso e l’altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni e sulla revoca delle stesse è affidato al Comitato Direttivo Nazionale, che delibererà con la maggioranza dei ¾ dei componenti.
Il Congresso delibera sull’ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati/e.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 17 – Estensione ai Congressi intermedi” tab_id=”17″]Quanto previsto nel presente Statuto per il Congresso Nazionale e la sua convocazione si applica ai Congressi delle istanze intermedie territoriali e regionali con gli opportuni adattamenti deliberati dai corrispondenti organi della FISAC in sintonia con le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti congressuali delle corrispondenti strutture della CGIL.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 18 – Il Comitato direttivo Nazionale” tab_id=”18″]Il Comitato direttivo è il massimo organo deliberante della FISAC tra un Congresso e l’altro. A esso è affidato il compito di direzione della Federazione nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di definire le politiche rivendicative di primo e secondo livello, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell’attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la FISAC si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso federale e di quanto previsto dal presente Statuto.
Il Comitato direttivo nazionale è eletto dal Congresso che fissa il numero dei componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti e per sostituzione decisa dal direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino a un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.
Il Comitato direttivo provvede alle sostituzioni di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio di verifica del Collegio dei sindaci, nelle forme previste dal presente Statuto.
Elegge gli ispettori nazionali. Il Comitato direttivo si doterà di un regolamento atto a garantire il corretto funzionamento ed eleggerà un/a Presidente e uno/a o due Vice presidenti.
Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza, in accordo con la Segreteria, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.
Ogni componente del Comitato direttivo ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione della FISAC e prendervi parola.
Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.
Il Comitato Direttivo:
1) elegge il/la Segretario/a Generale e la Segreteria Nazionale fissandone il numero;
2) costituisce eventualmente un organismo con funzioni di direzione operativa, indicandone le attribuzioni. Tale decisione dovrà essere assunta a maggioranza qualificata di 3/4 dei suoi componenti;
3) provvede alla identificazione delle modalità costitutive, delle articolazioni organizzative, delle attribuzioni nella contrattazione ai vari livelli del Coordinamento alte professionalità;
4) costituisce le Commissioni Contrattuali per tutti i settori. Quelle relative ad ABI e ANIA, verranno interamente composte dai rispettivi componenti del Direttivo Nazionale. Esse avranno relativamente alle politiche rivendicative compiti di discussione, approfondimento, gestione e proposte al Direttivo Nazionale, al quale comunque competono le decisioni delle linee rivendicative e dell’approvazione di piattaforme e accordi.
Elegge le delegazioni trattanti per tutti i settori contrattuali. Esse sono costituite per ABI ed ANIA dalla Segreteria Nazionale e possono comprendere componenti del Direttivo Nazionale e compagne del Coordinamento femminile nazionale facenti parte dello stesso Direttivo.
Per la Banca Centrale la delegazione sarà composta dalla Segreteria Generale della FISAC e da componenti della struttura aziendale. Per gli altri settori l’attività negoziale può essere delegata dalla Segreteria a componenti del Direttivo Nazionale e le delegazioni trattanti potranno essere integrate da componenti delle Commissioni contrattuali, nonché per specifiche realtà aziendali da componenti delle strutture territoriali e delle strutture aziendali delle realtà interessate.
6) promuove la formazione sindacale nazionale, deliberandone il programma di lavoro.
Il Comitato direttivo può convocare periodiche assemblee di quadri e delegati/e con funzioni di indirizzo politico fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
Il Comitato direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l’associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.
Quanto previsto dal presente articolo, si applica, per tutte le parti che non sono di competenza nazionale anche alle strutture regionali e territoriali della Fisac Cgil, laddove previste, con gli adattamenti di cui agli artt. 11, 12, 13, 14 del presente statuto.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 19 – Segreteria Nazionale” tab_id=”19″]La Segreteria è l’organo che attua le decisioni del Comitato direttivo e assicura la gestione continuativa della FISAC/CGIL.
Risponde della propria attività al Comitato direttivo stesso.
La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario/a generale o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.
Ogni componente della Segreteria – sulla base dell’incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario/a generale – risponde del suo operato all’organo esecutivo.
La Segreteria, su proposta del Segretario/a generale, può revocare, motivatamente, l’incarico operativo. Dell’incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo, in una apposita riunione. Su proposta del Segretario/a Generale la segreteria può nominare un vice segretario generale con funzioni vicarie.
La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.
La Segreteria Nazionale deve assicurare la direzione unica complessiva degli aspetti attinenti i problemi di carattere contrattuale dell’intera categoria.
Tra i principali compiti:
conduce le trattative per i contratti collettivi nazionali;
coordina le linee rivendicative delle contrattazioni di secondo livello;
può, affiancando le altre istanze della Federazione, partecipare e coordinare la gestione delle contrattazioni integrative di cui al punto precedente;
provvede all’organizzazione ed al funzionamento della Federazione e dei suoi uffici, determina l’organico del personale con tutti gli aspetti amministrativi e coordina l’attività nei vari campi; nomina collaboratori tecnici; presenta al Comitato direttivo, per l’approvazione, il bilancio della Federazione.
La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana delle attività. Mantiene un contatto permanente con le strutture Regionali, Territoriali e Aziendali, con la Confederazione, con tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.
Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
La rappresentanza legale della FISAC di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:
a) al Segretario/a generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo. Tale norma si applica, ferme restando le competenze specifiche nazionali, alle strutture regionali e territoriali della Fisac Cgil, laddove previste in attuazione degli artt. 11 e 12 del presente statuto.
b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria nazionale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria nazionale può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo. In caso di impedimento o di assenza la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Vice segretario o in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 20 – Collegio dei Sindaci” tab_id=”20″]E’ organo di controllo dell’attività amministrativa della FISAC.
In ciascuna delle istanze che costituiscono la struttura organizzativa della FISAC (nazionale, regionale, territoriale) cui compete la gestione di un fondo devono essere osservate le seguenti norme:
a) elezione da parte del Congresso o dell’Assemblea elettiva di un Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Sindaci revisori è l’organo di controllo dell’attività amministrativa della FISAC. Esso è composto da 3 effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso.
Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse ad uno, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni; i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell’ambito dell’organizzazione.
Il Collegio dei sindaci, ha il compito di controllare l’andamento amministrativo attraverso verifiche periodiche, la regolarità di tutte le spese, l’esistenza, la destinazione delle eccedenze attive e degli accantonamenti e la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.
b) la compilazione annuale da parte del Collegio di una relazione che accompagni il bilancio preventivo e consuntivo di tutte le risorse, da sottoporre all’approvazione del Comitato direttivo;
c) la presentazione al Congresso (o assemblea elettiva) di una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro;
d) il Collegio sindacale è tenuto a sottoporre tempestivamente al Direttivo competente qualsiasi atto che dovesse risultare amministrativamente irregolare dal punto di vista della sua documentazione o naturale destinazione dei fondi.
Il collegio dei sindaci nominerà al suo interno un/una Presidente che resterà in carica da un Congresso all’altro, Il/la Presidente partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 21 – Ispettori” tab_id=”21″]Sono scelti fra gli iscritti e le iscritte alla FISAC che, avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.
Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria sia ad indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina un’immediata verifica del Comitato direttivo competente.
Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti confederali, Società e Associazioni promosse dalle strutture di riferimento, nonché quelli a loro assegnati dai rispettivi Comitati direttivi.
Si attivano su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture e riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi, oltreché, se del caso, al Collegio dei Sindaci di riferimento. Nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono più strutture, riferiscono i risultati delle ispezioni ai Centri regolatori interessati.
L’attività degli Ispettori della FISAC nazionale si sviluppa nei confronti delle istanze categoriali, ad esclusione del Centro regolatore nazionale FISAC.
Il Coordinatore degli Ispettori è invitato alle riunioni del Comitato direttivo.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 22 – Collegio di verifica” tab_id=”22″]Il Collegio di verifica è costituito nella FISAC Nazionale.
Esso comprende 5 componenti e altrettanti supplenti con funzioni di surroga degli assenti.
Esso è eletto a voto palese dal Congresso della FISAC a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento di votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e
indipendenza.
Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato direttivo della FISAC può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti.
Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della FISAC, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.
Il Collegio di verifica ha giurisdizione sull’attività delle strutture categoriali di livello inferiore.
Contro le decisioni del Collegio di verifica della FISAC Nazionale è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL nazionale.
Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di verifica sono determinate da un apposito regolamento varato dallo stesso; il Collegio elegge nel proprio seno la Presidenza.
I componenti effettivi dei Collegi di verifica sono invitati al Comitato direttivo della FISAC.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 23 – Forme di organizzazione delle donne” tab_id=”23″]La FISAC in materia di organizzazione delle donne a tutti i livelli, adotta nazionalmente la forma del Coordinamento, restando ferma la possibilità a livello decentrato di adottare altre forme.
In entrambi i casi il loro funzionamento dovrà prevedere regole democratiche e trasparenti.
Tali organismi hanno diritto di avanzare proposte in merito.
ai contenuti contrattuali rivendicativi, di politica economica e sociale;
ai criteri e alle scelte nominative che attuino il riequilibrio della rappresentanza;
agli argomenti da mettere all’ordine del giorno degli organismi dirigenti.
I Coordinamenti sono la sede di relazione politica e di confronto sia tra donne, sia con le varie forme di aggregazione che le donne stesse si danno; sono luogo di costruzione dei progetti politici e di mediazione.[/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]
TITOLO IV – Dell’Amministrazione
[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_tabs][vc_tab title=”Art. 24 – Finanziamento” tab_id=”24″]Ai finanziamenti della FISAC si provvede attraverso le quote sindacali ed i proventi delle tessere degli aderenti. Al finanziamento si provvede altresì con contributi volontari e sottoscrizioni.
Le quote di contribuzione di ogni aderente sono mensili e rapportate alla retribuzione di fatto nella percentuale fissata dagli organi deliberanti della Federazione.
La ripartizione dei mezzi finanziari avviene sulla base di decisioni assunte dagli organismi competenti ai diversi livelli seguendo i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo Nazionale della CGIL.
La ripartizione fra l’istanza nazionale e quelle territoriali è assunta dal Comitato Direttivo della FISAC nel rispetto delle decisioni del Direttivo CGIL.
La ripartizione fra l’istanza regionale ed i sindacati territoriali di competenza viene attuata con delibere del Direttivo Regionale d’intesa con gli organismi orizzontali della CGIL, i quali fissano i livelli, la ripartizione dei contributi fra istanze della FISAC ed istanze confederali.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 25 – Attività amministrativa” tab_id=”25″]Allo scopo di realizzare una tenuta contabile tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di chiarezza e trasparenza, tutte le strutture della FISAC devono osservare le seguenti norme:
1) predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l’applicazione del modello “Piano unico dei conti”, del Bilancio consuntivo e preventivo composto da stato patrimoniale, Conto economico, relazione illustrativa del bilancio;
2) i Comitati Direttivi ai vari livelli sono chiamati ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
3) le strutture contabili devono essere tenute a disposizione del Collegio dei Sindaci, delle istanze direttive delle strutture interessate e delle strutture di livello superiore nonché degli Ispettori di cui all’art. 21.
4) l’attività amministrativa dei comitati degli iscritti potrà essere ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l’ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai centri regolatori:
5) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 26 – Autonomia amministrativa” tab_id=”26″]La Federazione Nazionale, i Sindacati Regionali e Territoriali hanno patrimonio e amministrazione autonoma e pertanto non rispondono giuridicamente e amministrativamente che delle obbligazioni assunte direttamente e di quelle contratte per conto di altre strutture nel rispetto del principio di solidarietà.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 27″ tab_id=”27″]La Fisac Cgil non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione salvo diverse disposizioni legislative.
Il patrimonio della Fisac Cgil, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della Cgil designata dal Centro Regolatore competente, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662.
La quota associativa e i contributi sindacali intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.[/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]
TITOLO V – Della giurisdizione interna
[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_tabs][vc_tab title=”Art 28 – Sanzioni disciplinari” tab_id=”28″]E’ passibile di sanzioni disciplinari, l’iscritta o l’iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per l’organizzazione sindacale o configuri violazione di principi e norme dello Statuto.
Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:
a) biasimo scritto;
b) sospensione da tre a dodici mesi dall’esercizio delle facoltà d’iscritta/o;
c) in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione dalla/e carica/che sindacale/i ricoperta/e;
d) espulsione dall’organizzazione.
Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione, per:
a) comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate, con le corrette norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;
b) molestie e ricatti sessuali;
c) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
d) atti affaristici e/ o di collusione con la controparte.
In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria competente può sospendere cautelativamente l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta e alla decisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso. Il Comitato direttivo relativo dovrà, entro trenta giorni, ratificare tale decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
Le norme disciplinari interne non sostituiscono il alcun modo l’obbligo generale (da parte delle segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all’autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell’organizzazione, né sostituiscono il diritto ed eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall’organizzazione.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 29 – Divieto di fumare” tab_id=”29″]E’ fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello confederale e di categoria.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 30 – Raccordo con lo Statuto CGIL” tab_id=”30″]NORME GENERALI.
Il presente Statuto integra quello della CGIL e fa ad esso rinvio per quanto non espressamente previsto.
Le modifiche allo Statuto sono di competenza del Congresso.[/vc_tab][vc_tab title=”Art. 31 – Azione sindacale” tab_id=”31″]Le decisioni relative ad ogni forma di azione sindacale compreso lo sciopero sono di competenza delle strutture interessate.
Le azioni sindacali della categoria che sono previste dalla Legge 146 devono essere effettuate nel rispetto degli accordi sottoscritti per l’applicazione della stessa.[/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]