Lo sai che l’Agenzia di somministrazione potrebbe non averti riconosciuto tutto ciò che era nel tuo diritto durante il periodo di somministrazione in Banca di Asti?
Cosa prevede la normativa?
Sulla base di quanto previsto dall’art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015 e dal CCNL lavoratori in somministrazione) il personale in somministrazione ha:
• stessi diritti
• stesse tutele
• stesso inquadramento
• stessa retribuzione
del personale alle dirette dipendenze dell’azienda in cui opera.
PENDOLARISMO
Abbiamo identificato casi di errato riconoscimento dell’indennità di pendolarismo (Art.14 Protocollo d’Intesa Aziendale) – Franchigia 20 km per tratta.
PREMIO AZIENDALE
Abbiamo identificato mancato pagamento del premio aziendale VAP (Art.1 Cia Aziendale).
PREMIO DI LAUREA
Mancato riconoscimento dell’intero premio di laurea (Art.16 Protocollo d’Intesa Aziendale).
BANCA ORE/STRAORDINARI
Errato calcolo e riconoscimento straordinari.
COSA PUOI FARE INSIEME ALLA FISAC CGIL?
Puoi far valere i tuoi diritti e contestare a Synergie l’errore e chiedere che ti venga riconosciuto quanto dovuto.
Seguiamo le pratiche di contestazione con il riconoscimento di quanto spettante. Ci occupiamo dell’istruttoria della pratica e teniamo i rapporti con Synergie, con la collaborazione di Nidil CGIL.
Contattaci per una consulenza del tuo caso specifico:
- fisacgil@bancadiasti.it
- Accornero Davide 3407187960
- La Montagna Enzo 3456447893