In questi giorni le Aziende bancarie stanno procedendo alla valutazione delle prestazioni del personale inerenti l’anno 2015.
A tal proposito riteniamo utile ricordare cosa prevede il Contratto Nazionale in merito alla “valutazione del lavoratore”.
Innanzitutto il giudizio deve essere accompagnato sempre da una sintetica motivazione e deve essere comunicato per iscritto al lavoratore/lavoratrice entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce (in questo caso entro il 30/04/2016).
Nel caso in cui le assenze del lavoratore dovute a malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, siano di durata tale da non consentire la valutazione, si deve far riferimento all’ultimo giudizio conseguito dall’interessato.
In caso di giudizio negativo non vengono erogati sia il premio aziendale che gli eventuali premi incentivanti.
Il lavoratore che ritiene il giudizio non corrispondente alla prestazione effettuata può presentare ricorso alla Direzione Aziendale entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione del giudizio stesso. Nella procedura di ricorso il lavoratore può farsi assistere dal proprio rappresentante sindacale.
Il lavoratore cui sia stato attribuito un giudizio di sintesi negativo può richiedere il cambiamento di mansione ed il trasferimento ad altro ufficio.
FISAC CGIL Asti