Entro il 30/04 le Aziende bancarie devono attribuire al lavoratore il giudizio professionale complessivo riferito all’anno precedente (2017 in questo caso).
E’ utile ribadire, in sintesi, quanto disposto dal Contratto Nazionale su tale materia:
- il giudizio deve essere comunicato obbligatoriamente per iscritto, non sono ammesse altre forme,
- l’erogazione del premio aziendale è strettamente legato a tale giudizio (se questo è “insufficiente” l’Azienda può non erogarlo!),
- nei casi in cui le assenze del lavoratore (es: malattia, infortunio, gravidanza ecc.) siano tali da non consentire una valutazione, si deve far riferimento all’ultimo giudizio conseguito (in questo caso quello per l’anno 2016),
- il lavoratore che ritiene di ricevere un giudizio complessivo non corrispondente alla prestazione lavorativa, può presentare ricorso alla Direzione Aziendale entro 15 gg dalla comunicazione del giudizio. Nella procedura di ricorso il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale di suo gradimento,
- la firma per ricevuta del giudizio annuale non è una firma per “accettazione” ma solo ed esclusivamente per “ricezione” (consigliamo di apporre la data qualora non ci fosse o fosse difforme da quella di comunicazione!)
- il lavoratore cui sia stato attribuito un giudizio negativo, può richiedere ed ottenere un cambiamento di mansione e/o il trasferimento ad altro ufficio/dipendenza.
Riferimenti: art. 75 CCNL 31/03/2015